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Enti controllati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
Enti controllati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
A.C. CUNEO SERVIZI SRL
a) attività di riscossione e assistenza tasse automobilistiche, immissione dati, elaborazione e stampa delle pratiche acquisite all’Ufficio Assistenza;
b) attività di supporto ufficio Soci e Sportivo;
c) gestione ufficio stampa e relazioni esterne;
d) gestione organizzativa, amministrativa e tecnica delle manifestazioni sportive;
e) attività di supporto agli uffici amministrativi e contabili.
Anno 2024 - € 371.900,00
Anno 2023 - € 350.700,00
Anno 2022 - € 350.700,00
Anno 2021 - € 347.450,00
Anno 2020 - € 327.800,00
Anno 2019 - € 335.450,00
Anno 2018 - € 320.300,00
Anno 2017 - € 314.200,00
Anno 2016 - € 293.600,00
Anno 2015 - € 295.600,00
Anno 2014 - € 277.850,00
Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico
Si evidenzia che negli organi societari non sono presenti soggetti con incarico di amministratore dell'Ente e pertanto non sono presenti trattamenti economici.
ANNO 2024 - Consiglio di Amministrazione
Si puntualizza che gli organi del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso nè gettoni di presenza per la carica.
- Ernesto Algranati (Presidente) - nessun trattamento economico previsto
- Giuseppe De Masi (Consigliere) - nessun trattamento economico previsto
- Rosella Chiapello (Consigliere) - nessun trattamento economico previsto
ANNO 2023 - Consiglio di Amministrazione
Si puntualizza che gli organi del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso nè gettoni di presenza per la carica.
- Ernesto Algranati (Presidente) - nessun trattamento economico previsto
- Giuseppe De Masi (Consigliere) - nessun trattamento economico previsto
- Rosella Chiapello (Consigliere) - nessun trattamento economico previsto
ANNO 2022 - Consiglio di Amministrazione
Si puntualizza che gli organi del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso nè gettoni di presenza per la carica.
- Ernesto Algranati (Presidente) - nessun trattamento economico previsto
- Giuseppe De Masi (Consigliere) - nessun trattamento economico previsto
- Rosella Chiapello (Consigliere) - nessun trattamento economico previsto
ANNO 2021 - Consiglio di Amministrazione
Si puntualizza che gli organi del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso nè gettoni di presenza per la carica.
- Ernesto Algranati (Presidente) - nessun trattamento economico previsto
- Giuseppe De Masi (Consigliere) - nessun trattamento economico previsto
- Rosella Chiapello (Consigliere) - nessun trattamento economico previsto
ANNO 2020 - Consiglio di Amministrazione
Si puntualizza che gli organi del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso nè gettoni di presenza per la carica.
- Ernesto Algranati (Presidente) - nessun trattamento economico previsto
- Giuseppe De Masi (Consigliere) - nessun trattamento economico previsto
- Rosella Chiapello (Consigliere) - nessun trattamento economico previsto
ANNO 2019 - Consiglio di Amministrazione
Si puntualizza che gli organi del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso nè gettoni di presenza per la carica.
- Ernesto Algranati (Presidente) - nessun trattamento economico previsto
- Giuseppe De Masi (Consigliere) - nessun trattamento economico previsto
- Rosella Chiapello (Consigliere) - nessun trattamento economico previsto
ANNO 2018 - Consiglio di Amministrazione
Si puntualizza che gli organi del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso nè gettoni di presenza per la carica.
- Ernesto Algranati (Presidente) - nessun trattamento economico previsto
- Giuseppe De Masi (Consigliere) - nessun trattamento economico previsto
- Rosella Chiapello (Consigliere) - nessun trattamento economico previsto
ANNI 2016 - 2017 - Consiglio di Amministrazione
Si puntualizza che gli organi del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso nè gettoni di presenza per la carica.
- Ernesto Algranati (Presidente) - nessun trattamento economico previsto
- Giuseppe De Masi - nessun trattamento economico previsto
- Paola Simondi (fino al 06/11/2017) - nessun trattamento economico previsto
- Rosella Chiapello (dal 06/11/2017) - nessun trattamento economico previsto
ANNO 2015
- Ernesto Algrantai - nessun trattamento economico previsto
- Giuseppe De Masi € 9.780,00
- Paola Simondi - nessun trattamento economico previsto
Risultati di bilancio
RISULTATI BILANCIO ULTIMI 3 ESERCIZI (in €)
2021 2022 2023
+ € 985,00 - € 2.836,00 + €. 600,00